Guida agli obblighi di sicurezza antincendio e al codice CIN per case vacanze e affitti brevi
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Questo codice mira a migliorare la trasparenza, la sicurezza e a combattere le forme irregolari di ospitalità.
I proprietari e i gestori delle strutture ricettive devono esporre il CIN in modo visibile all’esterno dell’edificio e indicarlo in ogni annuncio pubblicato o comunicato. Questo obbligo si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di piattaforme online per la ricerca di case vacanze.
Inoltre i gestori di attività turistico-ricettive gestite in forma imprenditoriale devono presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del Comune di ubicazione.
Obblighi di sicurezza
- rilevatori di gas combustibili, GPL o gas metano, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente;
- rilevatori di monossido di carbonio, che potranno anche essere alimentati a batteria;
- estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tra i vari estintori portatili le aziende di manutenzione antincendio consigliano un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008. È un estintore inoltre adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a un distanza di 1 metro.
Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori.
Non obbligatorio ma consigliato è anche l’acquisto di una coperta termica ignifuga.
Sanzioni per non conformità delle case vacanze
- assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
- mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
- mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
- assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata)
Prevenzione e gestione delle emergenze
Quando entrano in vigore le normative?
La procedura per l’assegnazione del CIN sarà gestita direttamente dal Ministero del Turismo, il quale richiederà a titolari, gestori, proprietari delle strutture di richiedere questo codice attraverso un portale online dedicato.
Nel corso del mese di agosto 2024 verrà avviata una fase sperimentale per verificare la completezza dei dati anagrafici delle strutture ricettive. Sarà fondamentale che i titolari e/o gestori delle strutture verifichino la correttezza dei dati attualmente inseriti nella banca dati strutture e in particolare il codice fiscale.
A partire dalla data effettiva della disponibilità della BDSR, prevista per il 28 agosto 2024 per la Regione Toscana, i titolari e/o gestori delle strutture potranno accedere alla piattaforma ministeriale per richiedere l’assegnazione del CIN e nel caso di dati incompleti o errati potranno segnalarlo sulla stessa piattaforma.
Si ricorda che alcuni dati riferiti alla capacità ricettiva (ad esempio: camere e posti letto) o variazione sui rappresentanti legali sono dati obbligatori del titolo abilitativo, in presenza dei quali occorre necessariamente che gli interessati ri-compilino la SCIA/Comunicazione ai Suap e solo successivamente aggiornino i dati sull’ anagrafica BDSR.