Guida agli obblighi di sicurezza antincendio e al codice CIN per case vacanze e affitti brevi

La sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi è cambiata. Con l’istituzione del Decreto Legislativo n. 145/2023 e la legge di conversione n. 191, sono stati introdotti aggiornamenti significativi nelle normative antincendio e nei requisiti di sicurezza per case vacanze e affitti brevi. È importante adeguare la tua struttura turistica a queste nuove disposizioni per evitare sanzioni e assicurare la massima sicurezza.
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Il Decreto Anticipi ha introdotto l’art. 13-ter che riguarda la disciplina delle locazioni per finalità turistiche. Ecco in sintesi i principali cambiamenti.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il Ministero del Turismo è incaricato di assegnare un CIN a tutti gli immobili destinati all’accoglienza turistica, inclusi sia le locazioni brevi che le strutture alberghiere ed extralberghiere.

Questo codice mira a migliorare la trasparenza, la sicurezza e a combattere le forme irregolari di ospitalità.

I proprietari e i gestori delle strutture ricettive devono esporre il CIN in modo visibile all’esterno dell’edificio e indicarlo in tutti gli annunci pubblicitari. Questo obbligo si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di piattaforme online per la ricerca di case vacanze.

Inoltre i gestori di attività turistico-ricettive gestite in forma imprenditoriale devono presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del Comune di ubicazione.

Obblighi di sicurezza

Le case vacanze e le strutture a uso abitativo utilizzate per l’accoglienza e la locazione turistica devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi certificati a norma di legge e funzionanti:

  • rilevatori di gas combustibili, GPL o gas metano, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente;
  • rilevatori di monossido di carbonio, che potranno anche essere alimentati a batteria;
  • estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tra i vari estintori portatili le aziende di manutenzione antincendio consigliano un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008. È un estintore inoltre adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a un distanza di 1 metro.

Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori.

Non obbligatorio ma consigliato è anche l’acquisto di una coperta termica ignifuga.

Sanzioni per non conformità delle case vacanze

  • assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
  • mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
  • mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
  • assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata)

Prevenzione e gestione delle emergenze

È fondamentale informare gli ospiti della struttura sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da seguire in caso di incendio. Questo include fornire indicazioni chiare sui numeri di emergenza da contattare per consentire un efficace soccorso. In particolare, se gli ospiti hanno limitate capacità motorie si dovranno istruire sulle procedure previste per la gestione inclusiva dell’emergenza.

Quando entrano in vigore le normative antincendio per gli affitti brevi presenti nel D.L. Anticipi, legge 15 dicembre n 191?

Queste disposizioni entrano in vigore dopo 60 giorni la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
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